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Contributo alle farmacie rurali (art. 21, comma 3, L.R. 2/2016) ANNO 2018

Martedì 19 Giugno 2018

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Si riportano le precisazioni pervenute dall'ASL in merito al contributo farmacie rurali

 

All’Associazione Sindacale farmacisti titolari – Federfarma Modena
All’Ordine dei Farmacisti di Modena
Alle farmacie in indirizzo

Facendo seguito alla mail sottoriportata del 04/05/201 si inviano alcune IMPORTANTI precisazioni pervenute dalla Regione Emilia Romagna.
•    le farmacie  rurali che nel 2017 hanno ricevuto i contributi regionali devono dichiararli nell’allegato alla domanda Dichiarazione Aiuti “DE MINIMIS” , facendo riferimento all’anno di adozione degli  atti regionali di concessione (e non alla data di effettiva riscossione dei contributi da parte degli aventi diritto).
Specificatamente gli atti di concessione della Regione sono: Determine dirigenziali Num. 15956 del 12/10/2017 e Num. 20224 del 13/12/2017.
La Dichiarazione Aiuti “DE MINIMIS”  deve, infatti, riportare l’elenco di tutti i contributi “de minimis” concessi alla farmacia rurale (titolare unico, società, Sindaco) nell’esercizio sociale corrente e nei due esercizi sociali precedenti (tetto max di 200.000 Euro nei tre anni) e, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, il medesimo titolare decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 
•    Qualora nel 2017 il farmacista richiedente abbia ricevuto i contributi regionali, deve indicare l’importo del contributo concesso , al lordo delle eventuali ritenute.
 
•    La Dichiarazione Aiuti “DE MINIMIS” deve essere compilata e allegata alla domanda di contributo ANCHE da coloro che NON hanno ricevuto Aiuti “de minimis” nell’esercizio corrente e nei due esercizi precedenti.
 
•    In relazione alle disposizioni nazionali sull’imposta di  bollo, si precisa che il contrassegno da 16 Euro da apporre  sulla domanda di contributo, acquistabile presso le rivendite di valori bollati (tabaccherie e simili), per essere considerato regolare, deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del documento. L’applicazione del contrassegno, recante l’indicazione del giorno e dell’ora di emissione, deve pertanto precedere la sottoscrizione della domanda, come previsto dall’art. 11 del DPR n. 642/72
•    Per le farmacie rurali comunali la domanda deve essere presentata dal Sindaco titolare, (e non dal soggetto gestore)
•    Qualora in fase di istruttoria si riscontri  la non rispondenza alle indicazioni sopra elencate, occorre invitare il richiedente ad integrare/modificare la domanda presentata, entro il termine del 30 giugno o, qualora la domanda sia arrivata in prossimità di tale scadenza, dando un termine perentorio massimo di 10 giorni (artt. n. 6, comma 1, lett. b) e n. 10/bis della Legge 241/1990).
 


MAIL DEL 04/05/2018


All’Associazione Sindacale farmacisti titolari – Federfarma Modena
All’Ordine dei Farmacisti di Modena
Alle farmacie in indirizzo

Si invia, in allegato, l'avviso della Regione Emilia Romagna riguardante il contributo alle farmacie rurali per l'anno 2018 previsto dalla L.R. 2/2016.
Si riporta, inoltre, il collegamento al sito della Regione: LINK