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DETTAGLIO NEWS |
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28/01/2008 |
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CONTRIBUTI ENPAF - decreto legge n. 223/2006 (decreto Bersani) convertito nella L. 248/2006
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| Descrizione: |
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CONTRIBUTI ENPAF -
Il decreto legge n. 223/2006 (c.d. “decreto Bersani”) convertito nella legge n. 248/2006 all’art. 1 stabilisce che “Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.
La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci
Conseguentemente gli esercizi commerciali sono autorizzati alla vendita al pubblico di farmaci da banco ovvero di farmaci senza prescrizione purché il cliente sia assistito da uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo Ordine. La norma in questione consente quindi la vendita di alcune categorie di farmaci al di fuori della farmacia e, ai fini contributivi e previdenziali Enpaf, colui che svolge l’attività di farmacista all’interno di tali esercizi commerciali non può che essere considerato esercente attività professionale e come tale avrà diritto all’aliquota di riduzione massima ovvero al contributo di solidarietà, qualora il rapporto di lavoro sia di tipo subordinato.
Si rende noto che l’INPS, con nota del 10 gennaio 2008, a rettifica di quanto già precedentemente comunicato, ha precisato che i farmacisti iscritti all’Enpaf, titolari di parafarmacia, soci o associati in partecipazione agli utili, sono esclusi dall’iscrizione alla Gestione Commercio dell’Inps.
Conseguentemente, i farmacisti iscritti all’Enpaf, titolari di parafarmacia, soci o associati agli utili dell’esercizio, a norma dell’art. 21 del Regolamento di previdenza e assistenza dell’Enpaf, sono obbligatoriamente assoggettati a contribuzione previdenziale intera.
Con successiva nota del 24 gennaio u.s., l’INPS ha evidenziato che non sono iscrivibili alla Gestione Separata anche i farmacisti, regolarmente iscritti all’Enpaf, che svolgano attività lavorativa con contratto a progetto nelle parafarmacie. Fermo restando che, ad avviso di questo Ente, gli iscritti agli Albi professionali, e pertanto anche i farmacisti, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 276/2003, sono esclusi dalla disciplina del lavoro a progetto, l’INPS ha affermato comunque il principio che, nel caso di svolgimento di attività con contratto a progetto, il farmacista iscritto all’Enpaf non è iscrivibile alla Gestione Separata.
Pertanto, a norma dell’art. 21 del Regolamento di Previdenza e Assistenza dell’Enpaf, tali iscritti sono assoggettati a contribuzione previdenziale intera. Ovviamente, il principio sopra rappresentato deve ritenersi esteso in tutti i casi in cui il farmacista presti attività professionale con contratto a progetto.
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| Allegato: |
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Non disponibile
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