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Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena
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Ordine dei Farmacisti
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Data:   18/08/2009
Titolo:   RIDUZIONE CONTRIBUTI ENPAF- SCADENZA DEL 30.09.09
Descrizione:   RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE Entro il 30 SETTEMBRE 2009 dovranno essere spedite all'Enpaf le domande per versare il contributo previdenziale in forma ridotta o per variare la percentuale di riduzione applicata con effetto dal 2010 Si ricorda che in base al Regolamento ENPAF attualmente vigente: 1)a decorrere dall’anno 2002, la riduzione del contributo previdenziale per disoccupazione viene concessa solamente per un periodo massimo complessivo di 5 anni contributivi; 2)la riduzione del contributo per rapporto di lavoro dipendente può essere richiesta o mantenuta a tale titolo soltanto qualora si eserciti un’attività di lavoro dipendente qualificabile come attività professionale del farmacista (ricordiamo che la riduzione può essere richiesta nella misura del 30%, 50% e 85%). 3)i non esercenti l’attività professionale possono chiedere la riduzione del contributo nella misura del 33% e 50% (non più dell’85%). 4)è confermata l’impossibilità di richiedere la riduzione del contributo per i titolari di farmacia, i soci farmacisti delle società di cui all’art. 7 della L. 362/91 e per gli iscritti comunque associati agli utili della farmacia. Si ribadisce che il Consiglio dell’ENPAF ha confermato il 30 settembre di ciascun anno quale ultima data utile per richiedere la riduzione per l’anno successivo; ha tuttavia stabilito che, ove le condizioni per poter chiedere la riduzione si realizzino dopo il 30 settembre, ma prima della fine del medesimo anno (circostanza, quest’ultima, che dovrà essere comprovata dall’interessato), la domanda di riduzione potrà essere presentata, sempre a pena di decadenza, entro la fine dell’anno solare. Solo in presenza degli eventi sopra indicati la fine dell’anno solare costituisce, quindi, il termine ultimo per richiedere la riduzione contributiva per l’anno seguente; la proroga non potrà invece operare qualora l’iscritto, prima del 30.9, sia già nella condizione di poter richiedere la riduzione (nel caso in cui, ad esempio, il contratto di lavoro scada nel mese di ottobre, sarà necessario presentare domanda di riduzione come dipendenti entro il 30.9 e, successivamente, ripresentare domanda come disoccupati alla scadenza del contratto). Si precisa che i neoiscritti hanno la facoltà di chiedere la riduzione del contributo fino alla fine dell’anno solare di prima iscrizione a ruolo. Si consiglia, comunque, di rispettare, quando possibile, la scadenza del 30.9; in tal modo si verrà inseriti a ruolo in modo corretto ab initio, evitando spiacevoli disguidi. Si ricorda che chi si sia iscritto per la prima volta all’Albo a partire dal 1° gennaio 2004 ha la possibilità di optare per il versamento del contributo di solidarietà, pari al 3% del contributo previdenziale intero dell’anno corrente, qualora si trovi nelle seguenti ipotesi: a) in stato di disoccupazione temporanea ed involontaria b) esercente attività professionale esclusivamente con rapporto di lavoro dipendente e soggetto per tale attività ad altra forma di previdenza obbligatoria Il contributo di solidarietà non è utile ai fini pensionistici e non può essere oggetto di reintegro a quota intera né trasferimento nell’ambito di procedure di ricongiunzione all’esterno. La scelta di aderire a tale forma contributiva è reversibile. Per poter accedere al contributo di solidarietà occorre presentare apposita domanda all’ENPAF; i termini sono gli stessi stabiliti per la presentazione della domanda di riduzione “ordinaria” (vedi sopra). Ribadiamo che la scelta del contributo di solidarietà è PRECLUSA a tutti coloro che non si siano iscritti PER LA PRIMA VOLTA all’Albo dal 01.01.04) CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA DI RIDUZIONE I farmacisti che già godono della riduzione e desiderano continuare il versamento nella misura dell'anno in corso (avendone i requisiti), non debbono presentare alcuna domanda. Fanno eccezione i Farmacisti che, al momento della presentazione della domanda di riduzione, fossero assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato e coloro che abbiano variato la propria posizione professionale (ad es. da dipendente a disoccupato o viceversa) o che, comunque, abbiano mutato datore di lavoro (anche nel caso in cui abbiano mantenuto lo stesso tipo di contratto e anche nel caso in cui la variazione di datore di lavoro sia dovuta ad un trasferimento di titolarità della farmacia); i Farmacisti in tali situazioni dovranno inviare all' Enpaf idonea documentazione da cui risulti la persistenza del diritto alla riduzione in relazione alla mutata condizione giuridica. I Farmacisti iscritti per la prima volta all'Albo professionale nell'anno in corso (e che nel 2010 dovranno pagare due anni di contribuzione), possono presentare domanda anche per il 2009. Dal documento allegato alla domanda dovrà risultare che il Farmacista si trovi in una delle seguenti posizioni: a) in stato di disoccupazione temporanea ed involontaria b) esercente attività professionale con rapporto di lavoro dipendente e soggetto per tale attività ad altra forma di previdenza obbligatoria; c) non esercente l'attività professionale d) pensionato ENPAF che non esercita attività professionale I colleghi che abbiano titolo per la presentazione della domanda in oggetto troveranno presso l'ufficio di questo Ordine la modulistica necessaria. La modulistica può anche essere scaricata dal sito ENPAF: www.enpaf.it SANZIONI PER IL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO Si sottolinea la previsione di sanzioni, descritte all’art. 2 bis del nuovo Regolamento ENPAF, a carico dell’iscritto che non provveda al versamento dei contributi obbligatori entro i termini stabiliti dall’Ente, ovvero vi provveda in misura inferiore a quella dovuta. E’ altresì prevista l’applicazione di una sanzione “una tantum” per chi ometta la denuncia obbligatoria di cui all’art. 21 del Regolamento ENPAF (relativa alla perdita della facoltà di riduzione del contributo previdenziale), ovvero effettui una denuncia non conforme al vero.
     
Allegato:   Non disponibile
 
     
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