Mercoledì 15 Giugno 2016
Riportiamo il testo della Circolare Fofi n. 9380 del 29.05.2015.
Oggetto: D.L. 192/2014 convertito dalla L. 11/2015 - ulteriori chiarimenti del Ministero della Salute in merito all’art. 7, comma 4-quater.
Il Ministero ha chiarito che la sospensione del requisito dell’idoneità si applica anche ai farmacisti che intendano esercitare la titolarità in forma societaria Con riferimento alla circolare federale n. 9263 del 11.3.2015, si comunica quanto segue. La Federazione, a seguito di alcuni quesiti pervenuti circa l’applicabilità in ambito societario della disposizione di cui all’articolo 7, comma 4-quater, del D.L. 192/2014, convertito dalla L. 11/2015, ha ritenuto opportuno sottoporre la questione al Ministero della Salute, al fine di conoscerne l’avviso in merito alla possibilità, anche per i farmacisti che intendano esercitare la titolarità della farmacia in forma societaria, di avvalersi della sospensione dell’obbligo dell’idoneità.
Con nota del 26.5.2015 (cfr allegato) il Dicastero ha fornito il seguente chiarimento: “ciò che emerge dal dato testuale del comma 4-quater dell’art. 7 del DL 192/2014 è la sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi, e non di condizioni, per il trasferimento della titolarità della farmacia e, in particolare, del requisito dell’idoneità da parte del farmacista che intende acquisire al titolarità della farmacia; titolarità, come noto, riservata a persone fisiche, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 362/1991, che va letto in stretta correlazione con le previsioni dettate per il trasferimento di titolarità dall’art. 12 della legge 475/1968, e successive modificazioni.
Ne consegue, pertanto, che la prevista sospensione del requisito soggettivo dell’idoneità non può che trovare applicazione anche ai farmacisti che intendano esercitare la titolarità della farmacia nelle forme societarie; ciò anche in ragione dello stesso richiamo al comma 2 del predetto art. 7 della legge 362/1991 che, per le predette fattispecie, fa riferimento al possesso, per i soci farmacisti, dell’iscrizione all’albo e del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12 della legge 475/1968”.
Il Ministero ha inoltre evidenziato che “una diversa interpretazione della norma de qua rischierebbe di pregiudicare i soggetti che intendano esercitare la titolarità della farmacia nelle forme societarie, che verrebbero, senza alcun motivo, discriminati, ai fini dell’acquisto della titolarità dell’esercizio della farmacia, rispetto ai soggetti che esercitino la titolarità della farmacia in forma individuale”.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE (Dr Maurizio Pace) (Sen. Andrea Mandelli)