Venerdì 27 Marzo 2020
IL DIRITTO DI ACCESSO
Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 prevede tre differenti modalità di accesso:
· accesso documentale, disciplinato dall’art. 22 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
· accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del Decreto trasparenza, modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016;
· accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, che ha novellato l’art. 5, comma 2, del Decreto trasparenza.
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ACCESSO DOCUMENTALE
Prevede il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi per qualunque soggetto privato (persona fisica o giuridica, ente, associazione), che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
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ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Sancisce il diritto, per chiunque, di chiedere la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di dati, documenti ed informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, nelle ipotesi in cui l’Amministrazione non vi abbia provveduto.
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ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le norme vigenti.
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Riferimenti normativi
Art. 5, c. 1 e c. 2 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33
Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
Art. 22 L. 241/90
Aggiornamento 24/03/2021