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URGENTE: SANZIONI PER I FARMACISTI CHE NON HANNO ADEMPIUTO ALL'OBBLIGO ECM

Lunedì 14 Dicembre 2020

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Con riferimento all’obbligatorietà della Educazione Continua in Medicina (ECM) sancita dalla normativa vigente e dal Codice Deontologico del Farmacista, il Co.Ge.A.P.S. ha inviato alla Federazione un report relativo alla situazione formativa dei farmacisti italiani, al fine di favorire il lavoro degli Ordini nell’analisi della cosiddetta certificabilità dei professionisti nei trienni formativi 2014-16 e 2017-19.

 

 

Con riferimento ai dati dei farmacisti iscritti all’Ordine di Modena, è stato evidenziato che i certificabili nel triennio 2014-16 sono circa il 66 %, mentre nel triennio 2017-2019 concluso sono circa il 69 %.

 

 

Si ricorda che la delibera CNFC del 18 dicembre 2019 ha esteso la possibilità a tutti gli esercenti le professioni sanitarie di continuare a conseguire crediti relativi al triennio 2017-2019 per tutto il 2020 (purché i corsi ECM abbiano data fine evento al massimo 31.12.2020), mentre la  delibera CNFC del 10 giugno 2020  ha prorogato sino al 31 dicembre 2021 la possibilità di recuperare l’obbligo formativo dei precedenti trienni mediante spostamento dei crediti conseguiti.

 

 

Ricordiamo che la Legge n. 148/2011 stabilisce che i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi che non rispettano gli obblighi di formazione continua, sono soggetti a sanzioni di carattere disciplinare, in base ai relativi ordinamenti professionali.

 

 

Si invitano, pertanto, tutti farmacisti che non hanno adempiuto all’obbligo formativo relativo ai trienni precedenti a regolarizzare la propria posizione conseguendo i crediti mancanti entro il 31.12.2020 e successivamente a spostarli nel triennio di riferimento, al fine di non ricorrere nelle sanzioni previste dalla legge.