Venerdì 09 Aprile 2021
Si trasmette la comunicazione del Servizio Farmaceutico dell'Asl di Modena.
Sulla base delle indicazioni per l'obbligo vaccinale previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario si forniscono chiarimenti in merito ai quesiti pervenuti alla nostra attenzione.
L’obbligo vaccinale è previsto dal DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n.44 “Art.4: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”
Per i farmacisti che intendono vaccinarsi
Controllare se il proprio codice fiscale è già inserito sulla piattaforma Aziendale collegandosi online all'indirizzo https://vaccino- covid.ausl.mo.it/prenota/ alla pagina dedicata alla prenotazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2.
Farmacista già inserito sulla piattaforma:
- si può prenotare in base alla disponibilità settimanale di posti. Se al primo accesso non sono disponibili date, si prega di consultare periodicamente la piattaforma. L'operatore dovrà stampare, compilare e firmare la modulistica richiesta disponibile sul sito.
Farmacista non inserito sulla piattaforma:
- compilare, al più presto, il format in allegato ed inviarlo alle seguenti mail:
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. I dati inviati in formato diverso vengono rifiutati dal sistema si chiede di rispettare le indicazioni;
- si invitano gli operatori sanitari a controllare periodicamente la pagina all'indirizzo https://vaccino-covid.ausl.mo.it/prenota/ perché dall’invio dei dati e alla successiva acquisizione a sistema passano circa un paio di giorni;
- una volta inseriti nel data-base della Piattaforma Aziendale si può prenotare in base alla disponibilità settimanale di posti collegandosi al https://vaccino-covid.ausl.mo.it/prenota/. l'operatore dovrà stampare, compilare e firmare la modulistica richiesta disponibile sul sito.
Per i farmacisti che non intendono o non possono vaccinarsi
Nel merito si riportano alcuni passaggi del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 “Art. 4 commi:
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e' obbligatoria e puo' essere omessa o differita;
4...la Regione nel rispetto delle disposizoni in materia di protezione dei dati personali, segnala l'immediatamente all'Azienda Sanitaria Locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'Azienda Sanitaria Locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1...
Per informazioni più esaustive si rimanda alla lettura del testo completo del DECRETO LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 art.4.
Per i farmacisti che hanno già avuto un'infezione da Covid-19 in merito all'obbligo vaccinale, si consiglia di consultare il sito AIFA https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19 nella sezione CONDIZIONI PER LA VACCINAZIONE ai punti 1 e 2.
Si ricorda che non è possibile scegliere il vaccino
Si ringrazia anticipatamente per l'attenzione e la collaborazione.
Maria Angela Ghelfi