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CIRCOLARE ENPAF 2021 E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Martedì 31 Agosto 2021

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 Caro Collega,

riteniamo opportuno fornirTi alcune informazioni in merito al regime della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta all’Enpaf.

 

 

Obbligatorietà: in base allo Statuto Enpaf, l’iscrizione ed il pagamento dei relativi contributi sono obbligatori per tutti gli iscritti agli Albo dei Farmacisti. Tali contributi, il cui importo viene determinato annualmente dal Consiglio Nazionale, sono dovuti per l’intera annualità, anche nel caso in cui l’iscrizione o la cancellazione dall’Albo dei Farmacisti avvengano in corso d’anno.

Riduzione ordinaria del contributo: al fine di consentire un adeguamento della misura dei contributi alla capacità economica di ogni iscritto, è riconosciuta la possibilità di optare per una riduzione del contributo intero (riduzione ordinaria e contributo di solidarietà). Si rammenta che la riduzione riguarda esclusivamente la contribuzione alla previdenza.

L’art. 21 del Regolamento dell’Enpaf attribuisce la facoltà di presentare domanda di riduzione del contributo previdenziale (riduzione ordinaria) qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) Iscritti che esercitano attività professionale in regime di lavoro dipendente,  per i quali viene versata la contribuzione obbligatoria ad altro Istituto di previdenza (aliquote: 33,33%; 50%; 85%). Le attività configurabili come professionali sono descritte in un apposito elenco consultabile sul sito istituzionale dell’ENPAF;

b) Iscritti che non svolgono attività professionale (aliquote: 33,33%; 50%);

c) Iscritti che siano titolari di una pensione ENPAF e non esercitino attività professionale (aliquote: 33,33%; 50%, 85%);

d) Iscritti pensionati Enpaf  che esercitino attività professionale in relazione alla quale non abbiano altra copertura previdenziale obbligatoria oltre a quella versata all'Enpaf, ad es. pensionati Enpaf che siano titolari, soci, lavoratori autonomi, ecc. (aliquote: 33,33%; 50%);

e) Iscritti che siano disoccupati temporanei e involontari (inseriti nelle liste anagrafiche dei Centri per l’impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, aliquote: 33,33%; 50%; 85%). A decorrere dall’anno 2002, la riduzione del contributo previdenziale per disoccupazione viene concessa solamente per un periodo massimo complessivo di 5 anni contributivi.

 

Spesso si incorre nell’equivoco di ritenere che la riduzione ordinaria, o il contributo di solidarietà, possano essere richiesti purché l’iscritto, al momento in cui presenta la domanda, si trovi nella condizione per ottenerli. Non è così: è necessario che l’iscritto si trovi in tale condizione per almeno la metà più un giorno del periodo di iscrizione a cui la domanda si riferisce.

Le condizioni per poter richiedere la riduzione (iscrizione al Centro Impiego, esercizio di attività professionale con rapp. di lav. dipendente, ecc.) devono infatti permanere per almeno la metà più un giorno del periodo di iscrizione nell’arco di ciascun anno solare (ad es.:6 mesi e 1 giorno nel caso in cui l’iscrizione decorra dal 1 gennaio al 31 dicembre).

 

Gli effetti della riduzione contributiva ordinaria: l’iscritto che richiede la riduzione del contributo previdenziale fruirà di un trattamento pensionistico proporzionalmente ridotto rispetto a quello che verrebbe liquidato versando la contribuzione in misura intera.

Contributo di Solidarietà: corre l’obbligo di evidenziare che può essere richiesto esclusivamente da coloro che si siano iscritti all’Albo professionale (e, di conseguenza, all’Enpaf) PER LA PRIMA VOLTA a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Si precisa, inoltre, che il contributo di solidarietà non è utile ai fini pensionistici e non può essere oggetto di reintegro a quota intera, né di trasferimento nell’ambito di procedure di ricongiunzione all’esterno (c.d. contribuzione a fondo perduto). La scelta di aderire a tale forma contributiva è reversibile. Anche per poter accedere al contributo di solidarietà occorre presentare apposita domanda all’ENPAF; i termini e le modalità sono gli stessi stabiliti per la presentazione della domanda di riduzione “ordinaria” (vedi sotto: “Termini di decadenza” e “Presentazione e rinnovo della domanda di riduzione”).

 

Premesso quanto sopra, si evidenzia che, in base all’art. 21 del Regolamento Enpaf, il contributo di solidarietà può essere richiesto:

- da coloro che siano disoccupati involontari iscritti al Centro Impiego (contrib. 1%), per un periodo massimo di 5 anni; 

- da coloro che svolgano attività professionale con copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto all’Enpaf (contrib. 3%), senza alcun limite di tempo.

 

Non è possibile usufruirne nel caso in cui, oltre a ricoprire una delle due posizioni indicate, si percepiscano redditi derivanti da attività professionale fiscalmente dichiarati o accertati non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.

 

L’iscritto che sia disoccupato temporaneo ed involontario può conservare la riduzione massima dell’85% ovvero il contributo di solidarietà per non più di cinque anni complessivi nel corso del suo rapporto assicurativo con l’Enpaf. In altre parole, ai fini del predetto termine, i periodi in cui l’iscritto ha fruito della riduzione dell’85% ovvero del contributo di solidarietà, per disoccupazione temporanea ed involontaria, si sommano.     

Anche per il contributo di solidarietà vige la regola per cui l'iscritto deve trovarsi nelle condizioni che attribuiscono il diritto alla riduzione per almeno la metà più un giorno del periodo di iscrizione a cui la domanda si riferisce.

     

 

Titolari, Soci e figure assimilate: E’ confermata l’impossibilità di richiedere la riduzione del contributo per i titolari di farmacia, i soci farmacisti delle società di cui all’art. 7 della L. 362/91 e per gli iscritti comunque associati agli utili della farmacia e/o in impresa familiare, per gli esercenti attività professionale in regime libero-professionale o in regime di collaborazione coordinata e continuativa/collaborazione a progetto  nonché per i titolari di Parafarmacia o soci di società titolare di Parafarmacia. Come evidenziato sopra, si ricorda, tuttavia, che è stata recentemente introdotta  la possibilità di richiedere la riduzione del  33,33% o del  50% per gli Iscritti pensionati Enpaf  che esercitino attività professionale in relazione alla quale non abbiano altra copertura previdenziale obbligatoria oltre a quella versata all'Enpaf.

 

 

Termini di decadenza: il Consiglio Nazionale Enpaf ha confermato il 30 settembre di ciascun anno quale ultima data utile per richiedere la riduzione per l’anno in corso; ha tuttavia stabilito che, ove le condizioni per poter chiedere la riduzione si realizzino dopo il 30 settembre, ma prima della fine del medesimo anno (circostanza, quest’ultima, che dovrà essere comprovata dall’interessato), la domanda di riduzione potrà essere presentata, sempre a pena di decadenza, entro la fine dell’anno solare.

Solo in presenza degli eventi sopra indicati la fine dell’anno solare costituisce, quindi, il termine ultimo per richiedere la riduzione contributiva per l’anno corrente; la proroga non potrà invece operare qualora l’iscritto, prima del 30.9, sia già nella condizione, anche solo in via previsionale, di poter richiedere la riduzione.

Per completezza, troverete in calce alla presente un estratto della NEWSLETTER ENPAF N. 60 DEL 24 APRILE 2015 (allegato 1), che fornisce chiarimenti sui termini di decadenza in esame.

 

Si precisa che i neoiscritti hanno la facoltà di chiedere la riduzione del contributo entro il 30.09 dell’anno successivo alla loro iscrizione all’Albo.

Si consiglia, comunque, di rispettare, ove possibile, la scadenza del 30.9 dell’anno di iscrizione; in tal modo si verrà inseriti a ruolo in modo corretto ab initio, evitando spiacevoli disguidi.

E' infatti vero che, per i neoiscritti, c'è la possibilità di presentare domanda anche nell'anno successivo a quello di iscrizione, ma è anche vero che l'Enpaf, spedendo i bollettini nel mese di febbraio/marzo dell’anno successivo all’iscrizione all'albo, se a tale data non ha ricevuto alcuna richiesta di riduzione da parte degli interessati, inoltra i bollettini relativi al contributo in misura intera, per entrambe le annualità.

 

Presentazione e rinnovo della domanda di riduzione: i Farmacisti aventi diritto dovranno inviare all'Enpaf idonea documentazione (http://www.enpaf.it/documenti/modulistica/category/contributi-2), da cui risulti la sussistenza del diritto alla riduzione.

 

Si ricorda che la domanda di riduzione dovrà essere tempestivamente rinnovata da coloro che abbiano variato la propria posizione professionale rispetto a quanto precedentemente comunicato all’Enpaf, ad es.:

 

- per cessazione e/o proroga di contratto a tempo determinato;

- per passaggio dalla condizione di dipendente a quella di disoccupato o viceversa, ecc.;

- per mutamento del datore di lavoro.

 

 

SANZIONI PER IL MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO

            Si sottolinea la previsione di sanzioni, descritte all’art. 2 bis del Regolamento ENPAF, a carico dell’iscritto che non provveda al versamento dei contributi obbligatori entro i termini stabiliti dall’Ente, ovvero vi provveda in misura inferiore a quella dovuta.

            E’ altresì prevista l’applicazione di una sanzione “una tantum” per chi ometta la denuncia obbligatoria di cui all’art. 21 del Regolamento ENPAF (relativa alla perdita della facoltà di riduzione del contributo previdenziale), ovvero effettui una denuncia non conforme al vero.

 

CANCELLAZIONE DALL’ALBO

            Per chi volesse rinunciare all’iscrizione all’Albo Professionale, si ricorda che, per evitare di dover pagare i contributi dell’Enpaf e dell’Ordine relativi all’anno 2022, la domanda di cancellazione dall’Albo deve essere accolta dal Consiglio entro il 31.12 dell’anno in corso.

            Solo presentando domanda di cancellazione in tempo utile (entro e non oltre il 01.12.2021), si avrà la certezza che il Consiglio Direttivo possa riunirsi ed accogliere la richiesta stessa entro il 31 dicembre.

La domanda va redatta utilizzando la procedura e la modulistica indicata sul nostro sito http://www.ordinefarmacistimo.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=164&Itemid=115

            Soltanto rinunciando all’iscrizione entro l’anno in corso, secondo la procedura sopra descritta, si verrà esonerati dal pagamento dei contributi dovuti ad ENPAF ed Ordine per l’anno 2021.

            Si ricorda che gli stessi pensionati ENPAF, se rimangono iscritti all’albo, sono tenuti non solo al pagamento del contributo di iscrizione, ma anche al proseguimento della contribuzione previdenziale (che darà luogo ad un incremento della pensione Enpaf in sede di revisione quinquennale).

 

Distinti Saluti.

 

 

 

                                                                                                 IL PRESIDENTE

                                                                                           Prof.ssa Maria Angela Vandelli 

 

 

Allegato 1

 

ESTRATTO DALLA NEWSLETTER ENPAF N. 60 DEL 24 APRILE 2015

 

CONTRIBUTI – termini di decadenza.

Riteniamo opportuno ribadire quali siano i termini di decadenza per richiedere il beneficio della riduzione contributiva ovvero per usufruire del contributo di solidarietà, così come “ridisegnati” dalla modifica regolamentare entrata in vigore nel mese di gennaio 2014.
Si rammenta che è possibile richiedere i benefici suddetti entro e non oltre il 30 settembre dell’anno in cui si vuole usufruire degli stessi (mentre fino al 2013 i benefici contributivi dovevano essere richiesti entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello a cui la riduzione si riferiva).
L’art. 21 del Regolamento stabilisce, inoltre, che “il termine di decadenza del 30 settembre è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della riduzione contributiva o del contributo di solidarietà si raggiunga dopo il 30 settembre”.
Questo termine, in sede di prima applicazione, ha fatto riscontrare i maggiori dubbi interpretativi da parte degli iscritti e, pertanto, giova ripetere che lo stesso riguarda unicamente gli iscritti che alla data del 30 settembre non abbiano al loro attivo una posizione che consenta di usufruire della riduzione della durata di 6 mesi ed un giorno, all’interno dello stesso anno solare, almeno in via previsionale. In via esemplificativa si vuole dire che l’iscritto all’inizio dell’anno che venga assunto in farmacia il 30 giugno, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza il 31 dicembre dell’anno stesso, è tenuto, a pena di decadenza, a presentare la richiesta di riduzione contributiva ovvero del contributo di solidarietà entro e non oltre il 30 settembre, atteso che, a tale data, ha un rapporto di lavoro con una durata tale da consentire l’attribuzione del beneficio richiesto, anche se al 30 settembre ancora non sono trascorsi i 6 mesi e ed un giorno necessari per usufruire del beneficio della riduzione. È evidente che se nel corso del periodo di riferimento il rapporto di lavoro dovesse essere risolto questa evenienza deve essere comunicata all’Ente.
Sempre a titolo di esempio colui che, invece, iscritto dall’inizio dell’anno, sia stato, al momento della presentazione della domanda, disoccupato con iscrizione al Centro per l’impiego, dal 30 aprile al 29 giugno e al 30 giugno abbia stipulato un contratto di lavoro che scada il 31 agosto, senza alcuna proroga, entro il 30 settembre non è nelle condizioni di richiedere l’aliquota di contribuzione massima (85%) ovvero il contributo di solidarietà; per cui se nel mese di ottobre firmasse un contratto con durata fino a dicembre dell’anno stesso potrebbe usufruire del maggior termine al 31 dicembre per presentare domanda, atteso che l’iscritto è nelle condizioni di poter richiedere il beneficio in parola solo dopo il termine del 30 settembre.
E’ importante sottolineare che l’iscritto di cui all’esempio precedente, non presentando, in via cautelativa, la richiesta di usufruire dell’aliquota di riduzione del 50% entro il 30 settembre, corre il rischio, nel caso in cui successivamente non stipuli alcun contratto, di non poterla richiederla entro il 31 dicembre, atteso che si trovava già nella condizione per usufruire dell’aliquota in parola (50%) già entro il mese di settembre; in tal caso l’iscritto dovrebbe versare la quota intera per l’anno in questione. Stipulando un ulteriore contratto dopo il 30 settembre il quale, per sommatoria, gli consente di usufruire dell’aliquota di riduzione massima (85%) ovvero del contributo di solidarietà, tuttavia, è nelle condizioni di presentare domanda entro il 31 dicembre, atteso che al 30 settembre non aveva le condizioni, nemmeno in potenza, per poter richiedere né l’aliquota di riduzione massima né il contributo di solidarietà. E’ bene che vengano compresi questi meccanismi per evitare che l’introduzione della nuova disposizione sui termini di decadenza avvenuta per agevolare l’iscritto non finisca per determinare a suo carico degli effetti negativi.