Venerdì 22 Ottobre 2021
A seguito di quanto emerso in un recente servizio realizzato da “Striscia la notizia” sulle irregolarità poste in essere nell’effettuazione di test e tamponi per la rilevazione di SARS-CoV-2, si ritiene opportuno fornire un riepilogo di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
La Certificazione verde (Green Pass) attesta una delle seguenti condizioni (art. 9, comma 1, DL 52/2021 convertito in L. 87/2021):
Come precisato dal Ministero della Salute, i test antigenici rapidi su saliva, sulla base delle evidenze disponibili, non sono al momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei, in quanto non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità. Inoltre, i test antigenici su matrice salivare sono al momento esclusi dall’elenco comune europeo dei test antigenici rapidi validi per ottenere la Certificazione verde COVID-19 (cfr circolare ministeriale n. 43105 del 24/09/2021 e circolare federale n. 13220 del 29.9.2021).
Presso le farmacie aperte al pubblico, dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono essere effettuati (art. 1, comma 418, Legge 178/2020):
In farmacia, invece, non possono essere eseguiti i tamponi e test salivari molecolari, né test sierologici quantitativi.
Si raccomanda la corretta applicazione della normativa in materia di certificazione verde da parte di tutte le farmacie che effettuano i test per la rilevazione di SARS-CoV-2.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Prof.ssa Maria Angela Vandelli