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ECM – CONCLUSIONE TRIENNIO FORMATIVO 2020-2022

Giovedì 01 Dicembre 2022

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ECM – CONCLUSIONE TRIENNIO FORMATIVO 2020-2022

 

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) , per rammentare che il 31 dicembre 2022 si concluderà il presente triennio formativo, termine ultimo per acquisire i crediti ECM e per completare il proprio obbligo formativo (fissato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC in 150 crediti formativi, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni individuali).

 

Ciascun iscritto ha la possibilità di controllare la propria posizione ECM accedendo al database del Co.Ge.APS (che gestisce la banca dati nazionale dei crediti ECM acquisiti dai professionisti sanitari), accedendo , tramite SPID, al sito https://application.cogeaps.it/login/

 

Si invitano, pertanto, tutti gli iscritti a verificare la propria posizione sul sito del Cogeaps e ad acquisire eventuali crediti ECM mancanti entro il 31.12.2022.

 

Gli  eventi formativi gratuiti organizzati dalla FOFI sono a disposizione di tutti i farmacisti sulla piattaforma FAD federale www.fadfofi.it  e consentono di conseguire un numero di crediti adeguato al raggiungimento dell’obbligo formativo.

 

Si rammenta che esiste un naturale disallineamento tra il momento di partecipazione ai corsi ECM con quello di rendicontazione dei crediti formativi da parte dei Provider accreditati e relativo transito dei dati nel database sul suddetto sito del CoGeAPS. Infatti, il Provider effettua la rendicontazione entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’evento o di termine on-line della FAD (quindi, non dalla data nella quale il farmacista ha conseguito i crediti) e soltanto successivamente l’Age.Na.S. trasmette al citato sistema informatico del Consorzio il flusso dati con i crediti conseguiti. Ne consegue, ad esempio, che i crediti di un corso FAD, il cui svolgimento è consentito per tutto l’anno 2022, saranno visibili sul sito del Co.Ge.APS, presumibilmente, non prima del mese di aprile 2023.

 

SANZIONI

La Legge n. 148/2011 stabilisce che i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi che non rispettano gli obblighi di formazione continua, sono soggetti a sanzioni di carattere disciplinare, in base ai relativi ordinamenti professionali, come stabilito anche dal  Codice deontologico del farmacista, che, all’art. 11, recepisce tale vincolo, con conseguente sanzionabilità in sede disciplinare.

 

COPERTURA ASSICURATIVA

Si rammenta, inoltre, che l’art. 38-bis del D.L. 152/2021 (introdotto dalla L. 233/2021 in sede di conversione del medesimo decreto legge) ha stabilito che “a decorrere dal triennio formativo 2023- 2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”

Ne deriva che dal prossimo triennio formativo (che, come è noto, inizierà il 1° gennaio 2023) si applicherà un’automatica inefficacia della copertura assicurativa per il farmacista che nel presente triennio 2020-2022 non abbia raggiunto il 70% dell’obbligo formativo individuale (verificabile in qualsiasi momento accedendo al citato sito del CoGeAPS).