CIRCOLARE FARMACIE GENNAIO 2025
Lunedì 20 Gennaio 2025


CONSERVAZIONE DI RICETTE E REGISTRI IN FARMACIA.
RIEPILOGO TERMINI.
Riteniamo opportuno riepilogare i termini di conservazione di alcuni documenti e registri, evidenziando quali possono essere eliminati dall’archivio e distrutti alla data del 01 gennaio 2025.
RICETTE E REGISTRI
- Ricette mediche “non ripetibili”: da conservare l'originale per 6 mesi; si devono distruggere le ricette “non ripetibili” spedite fino al 30/06/2024, salvo quanto previsto di seguito.
- Ricette mediche per preparazioni magistrali: da conservare per 6 mesi l’originale (per le ricette “non ripetibili”) o la copia (per le ricette “ripetibili”). Si possono distruggere le ricette spedite fino al 30/06/2024, salvo quanto previsto di seguito.
- Ricette mediche per preparazioni magistrali contenenti sostanze “dopanti” soggette a trasmissione dati all’AIFA: i farmacisti sono tenuti a trasmettere al Ministero della Salute, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio 2025 i dati relativi alle quantità utilizzate e vendute nel 2024 di ogni singolo principio attivo vietato per doping (sul sito internet del Ministero della Salute all'indirizzo gov.it, nella sezione “Antidoping” è possibile scaricare il modulo per la trasmissione dei dati e le relative istruzioni per la compilazione e l’invio). Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione. La trasmissione dei dati all’AIFA deve essere fatta entro gennaio 2025. Le ricette spedite nel 2024 si potranno distruggere dal 31/07/2025.
- Ricette mediche con prescrizioni di “stupefacenti” (“Tabella dei medicinali”, sezione A, B, C,): si devono conservare le ricette originali e le fotocopie delle ricette spedite a carico del SSN per 2 anni, a partire dalla data dell’ultima registrazione sul registro di entrata ed uscita (quindi le ricette dei registri in uso devono essere tutte conservate);
- Ricette mediche con prescrizione di “stupefacenti” in “Tabella dei medicinali”, transitati in sezione D successivamente alla data del 16.06.2010, se prescritti su ricetta non ripetibile (ricetta bianca): si devono conservare le ricette originali per 2 anni dalla spedizione e annotarvi il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente. Si possono distruggere le ricette spedite fino al 31/12/2022.
- Il Registro di entrata ed uscita delle sostanze stupefacenti e psicotrope dovrà essere conservato per 2 anni dalla data dell’ultima registrazione, insieme ai documenti giustificativi che lo corredano (bollettario buoni-acquisto, bolle di consegna, documenti di trasporto, verbali di distruzione, denunce di furto o di smarrimento ecc.).
Si ricorda che, per ragioni fiscali, le fatture relative all’acquisto degli stupefacenti dovranno essere conservate per 10 anni.
ALBO PROFESSIONALE
Si ricorda a tutte le farmacie che sul sito dell’Ordine (www.ordinefarmacistimo.it), nella sezione “Albo Professionale”, è possibile visualizzare l’Albo dei Farmacisti iscritti presso l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena.