Lunedì 05 Dicembre 2022 00:00
Giovedì 01 Dicembre 2022 09:12
ECM – CONCLUSIONE TRIENNIO FORMATIVO 2020-2022
Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) , per rammentare che il 31 dicembre 2022 si concluderà il presente triennio formativo, termine ultimo per acquisire i crediti ECM e per completare il proprio obbligo formativo (fissato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC in 150 crediti formativi, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni individuali).
Ciascun iscritto ha la possibilità di controllare la propria posizione ECM accedendo al database del Co.Ge.APS (che gestisce la banca dati nazionale dei crediti ECM acquisiti dai professionisti sanitari), accedendo , tramite SPID, al sito https://application.cogeaps.it/login/
Si invitano, pertanto, tutti gli iscritti a verificare la propria posizione sul sito del Cogeaps e ad acquisire eventuali crediti ECM mancanti entro il 31.12.2022.
Gli eventi formativi gratuiti organizzati dalla FOFI sono a disposizione di tutti i farmacisti sulla piattaforma FAD federale www.fadfofi.it e consentono di conseguire un numero di crediti adeguato al raggiungimento dell’obbligo formativo.
Si rammenta che esiste un naturale disallineamento tra il momento di partecipazione ai corsi ECM con quello di rendicontazione dei crediti formativi da parte dei Provider accreditati e relativo transito dei dati nel database sul suddetto sito del CoGeAPS. Infatti, il Provider effettua la rendicontazione entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’evento o di termine on-line della FAD (quindi, non dalla data nella quale il farmacista ha conseguito i crediti) e soltanto successivamente l’Age.Na.S. trasmette al citato sistema informatico del Consorzio il flusso dati con i crediti conseguiti. Ne consegue, ad esempio, che i crediti di un corso FAD, il cui svolgimento è consentito per tutto l’anno 2022, saranno visibili sul sito del Co.Ge.APS, presumibilmente, non prima del mese di aprile 2023.
SANZIONI
La Legge n. 148/2011 stabilisce che i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi che non rispettano gli obblighi di formazione continua, sono soggetti a sanzioni di carattere disciplinare, in base ai relativi ordinamenti professionali, come stabilito anche dal Codice deontologico del farmacista, che, all’art. 11, recepisce tale vincolo, con conseguente sanzionabilità in sede disciplinare.
COPERTURA ASSICURATIVA
Si rammenta, inoltre, che l’art. 38-bis del D.L. 152/2021 (introdotto dalla L. 233/2021 in sede di conversione del medesimo decreto legge) ha stabilito che “a decorrere dal triennio formativo 2023- 2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”
Ne deriva che dal prossimo triennio formativo (che, come è noto, inizierà il 1° gennaio 2023) si applicherà un’automatica inefficacia della copertura assicurativa per il farmacista che nel presente triennio 2020-2022 non abbia raggiunto il 70% dell’obbligo formativo individuale (verificabile in qualsiasi momento accedendo al citato sito del CoGeAPS).
Lunedì 24 Ottobre 2022 00:00
Mercoledì 27 Luglio 2022 00:00
Mercoledì 17 Marzo 2021 00:00
Si trasmette, per opportuna conoscenza, la circolare FOFI n. 12895 in materia di "ECM triennio 2020-2022: Delibere CNFC del 4 febbraio 2021"
Si consiglia un'attenta lettura e si evidenziano i seguenti punti di interesse:
- Recupero del debito formativo per i professionisti sanitari che non hanno conseguito i crediti nei trienni 2014-2016 e 2017-2019
E' stabilito che:
“Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016 è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.”
- Chiarimenti in materia di riduzione, a seguito della pandemia da COVID-19, dell’obbligo formativo triennale
Come si ricorderà, l’articolo 5-bis del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 ha previsto che, a seguito della pandemia da Covid-19, tutti i professionisti sanitari che abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo di crisi sanitaria, hanno diritto ad ottenere l’acquisizione automatica di un terzo dell’obbligo formativo triennale.
In proposito, si informa che, nelle ultime riunioni della Commissione Nazionale, è stato discusso come tale previsione necessiti ancora di chiarimenti ministeriali o legislativi inerenti a come debba avvenire il riconoscimento della riduzione di 1/3 e a come debba essere praticamente applicata e calcolata (con particolare riferimento all’attività del Co.Ge.A.P.S.).
Si fa riserva di riprendere tale tematica in una apposita circolare non appena verranno fornite le indicazioni ministeriali o normative in ordine alle modalità di applicazione della riduzione in questione.
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